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Obbligo contatori calore paga il vicino.

Elektronischer Heizungsthermostat in EnergiesparmodusIng. Salvatore Comenale Pinto.

Recentemente le assemblee di condominio sono impegnate a deliberare per soddisfare all’obbligo di installare “contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore” (entro il 31 dicembre 2016) e all’obbligo di ripartire le spese secondo nuovi criteri dettati dalla Norma UNI 10200 (a partire dalla stagione termica successiva all’installazione dei contabilizzatori) imposti dal D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014, Articolo 9, comma 5.  E’ comprensibile che i condomini nel deliberare le spese per  adempiere agli obblighi prescritti, abbiano anche l’aspettativa di perseguire gli scopi espressamente dichiarati dalla detta norma di legge che èsono di “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale”.  E’ anche comprensibile che non sempre i condomini richiedano di farsi guidare da un progettista per i detti adempimenti, che sono di installare e  di ripartire le spese secondo dati criteri, ma non di ricorrere a un progettista.

Tuttavia ricorrere a un progettista è certamente opportuno, benché non chiaramente obbligatorio. Infatti l’installazione dei contatori (o dei ripartitori) per essere funzionale deve essere associata all’installazione di termoregolazione e di pompe di circolazione a giri variabili, e dunque comporta necessariamente una modifica all’intero impianto di riscaldamento, per la quale la Ditta installatrice è certamente tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità.

Inoltre il progetto fornirà anticipatamente le informazioni necessarie a ripartire la spesa secondo i criteri della Norma UNI 10200, in maniera certamente più efficace ed economica rispetto a quanto avviene interpellando il progettista, come sovente avviene, solo dopo che l’impianto è stato modificato, per chiedergli come ripartire la spesa.

Interpellato nella giusta fase temporale, e cioè prima di effettuare la modifica, il progettista sarà anche in grado di avvisare che l’installazione di contabilizzatori (o di ripartitori) benché costituisca adempimento inderogabile, potrebbe condurre a raggiungere scopi opposti a quelli dichiarati dalla norma e desiderati dai condomini, e cioè opposti allo scopo di contenere i consumi energetici e allo scopo di ripartire equamente le relative spese collettive per riscaldamento (ed eventuale produzione di acqua calda sanitaria).

Infatti, i consumi energetici per riscaldamento anziché essere contenuti potrebbero aumentare perché  il DPR 16 aprile 2013 n. 74 dopo aver dotato l’impianto di termoregolazione e contabilizzazione permettte di estendere l’orario di riscaldamento, e inoltre perché  potendo ciascun condomino riscaldarsi nell’orario preferito il complesso impianto-edificio potrebbe non raggiungere mai condizioni stazionarie (nelle quali è minore il fabbisogno energetico), e rimanere permanentemente  in condizioni di transitorio.

Inoltre nel caso che  l’edificio sia privo di efficace isolamento termico tra appartamenti, cioè nel caso più frequente degli edifici esistenti, la ripartizione prevista dalla norma UNI 10200 potrebbe essere anche  iniqua. Infatti qualora uno o più appartamenti, o anche singoli ambienti, siano non riscaldati per periodi significativi, i relativi proprietari andranno incontro a rilevanti risparmi,  a spese dei loro vicini che vorranno riscaldarsi.

Segnalazione di simili possibili inconvenienti, alcuni già avvenuti, hanno con tutta probabilità indotto il riesame della Norma UNI 10200, che attualmente, dal 14 aprile al 13 giugno 2016, risulta in fase di inchiesta pubblica finale. In tale periodo i soggetti interessati possono segnalare osservazioni al testo e proporne modifiche. Al termine del processo la norma potrebbe essere modificata e a catena il legislatore potrebbe essere indotto a modificare il D.Lgs. 102/2014, che esplicitamente richiama la Norma UNI 10200.

           pinto

salvatore.comenalepinto@poste.it

 

 

4 Commentia“Obbligo contatori calore paga il vicino.”

  1. Se ho capito bene, due appartamenti contigui, ossia separati soltanto da un “normale” muro divisorio, sono indissolubilmente legati l’uno all’altro, in un rapporto di reciproca dipendenza, per ciò che attiene l’accensione o meno dei rispettivi termosifoni. In altre parole, se il mio vicino se ne va alle Maldive durante l’inverno, oppure sono io ad andarmene, e i termosifoni del vacanziere restano spenti,io (o lui, a seconda di chi resta a casa) pago pure per lui?
    Ma è proprio così o c’è qualcosa che non quadra?
    E se il muro divisorio separa soltanto le rispettive cucine dove non ci sono, di norma, termosifoni?
    Se il problema riguarda la dispersione di calore attraverso i muri, allora stiamo riscaldando anche strade, piazze, cortili, ecc. ecc. e se così è, chi paga sono i condomini, tutti.
    C’è qualcosa che non mi quadra!

  2. Salvatore Comenale Pinto // 4 giugno 2016 a 9:43 // Rispondi

    E’ tutto vero: gli appartamenti riscaldati disperdono calore verso l’esterno e chiunque può constatare,uscendo sul pianerottolo delle scale, o sul balcone,che le facce esterne delle pareti di casa sono calde e riscaldano l’aria in prossimità di esse. Il vano scala, esterno rispetto agli ambienti riscaldati e circoscritto, può riscaldarsi tutto, e assumere una temperatura intermedia tra quella esterna e quella degli appartamenti riscaldati.
    La temperatura di una cucina, pur in assenza di corpi scaldanti, aumenta quando il resto della casa si riscalda. Quindi, due cucine adiacenti, una di un appartamento riscaldato, e una di un appartamento non riscaldato, assumono temperature diverse, e tra loro ha luogo una dispersione termica, benché minore di quella che ci sarebbe se le due cucine avessero entrambi corpi scaldanti, i quali fossero funzionanti in una cucina e non funzionanti nell’altra.

    Tutto quadra: in un condominio con riscaldamento centralizzato, se si ripartisce la spesa ricorrendo ai “contabilizzatori di calore” e di due vicini uno va in vacanza, quello che resta a casa paga anche per riscaldare l’appartamento di chi è andato in vacanza.

  3. Grazie ingegnere

  4. Salvatore Comenale-Pinto // 21 agosto 2016 a 23:54 // Rispondi

    Il 26 luglio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18 luglio 2016 n 141,il quale in sordina ha modificato, insieme ad altre, le prescrizioni relative all’obbligo di installare contabilizzatori di calore nei condomini con riscaldamento centralizzato e le relative modalità di ripartizione delle spese per riscaldamento

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